Servizi per la PROTEZIONE del patrimonio

 


Innanzitutto è bene chiarire che una protezione  del patrimonio in sé, non esiste  nell’ordinamento giuridico italiano.

Gli istituti segregativi previsti o recepiti dal nostro nostro sistema  legislativo, comportano  la segregazione del patrimonio solo in funzione del raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela, ad esempio quello di curare gli interessi di un figlio disabile o di tutelare il futuro di un gruppo di eredi.  In nessun caso viene ammessa tout court  la salvaguardia del patrimonio del debitore nei confronti dei suoi creditori legittimi.

Inoltre,  esiste un FAVORE LEGISLATIVO VERSO I CREDITORI. Tale vantaggio sancito dall’art. 2740 del Codice Civile, è ora stigmatizzato dalla recente modifica all’Art.2929-bis, introdotta  con la legge 132/2015,  che concede al creditore, munito di titolo esecutivo,  l’esecuzione forzata  sui beni oggetto di atti di donazione o di segregazione  entro un anno dalla loro trascrizione, senza nemmeno procedere alla revoca degli atti stessi.  

Quanto sopra premesso, è d’obbligo per ribadire ancora una volta che ciò che conta è AGIRE PER TEMPO, proprio in quei  momenti, in cui tutto sembra andare per il meglio, adottando un COMPORTAMENTO GIURIDICAMENTE  PREVIDENTE, che spesso si concretizza in una serie di disposizioni, da adottarsi nel corso della vita, e che spesso si combinano fra di loro, quali IL TESTAMENTO,L’ ISTITUZIONE DI VINCOLI, IL PATTO DI FAMIGLIA, LE POLIZZE ASSICURATIVE, PARTICOLARI CLAUSOLE  STATUTARIE NELLE SOCIETA’ ecc… che daranno il loro contributo nel momento del bisogno.

PREVENIRE, e CONTATTARE IN ANTICIPO  un professionista sono  sicuramente le armi migliori al fine di tutelare al meglio il proprio patrimonio.


I NOSTRI SERVIZI

Ricordiamo che qualsiasi intervento sul patrimonio deve essere coordinato.  Ad esempio, l’ attività dei professionisti legali è spesso affiancata a quella degli esperti di altri settori, al fine di fornire un servizio completo, capace di ridurre il più possibile gli effetti spiacevoli che una pur corretta consulenza in quella materia, possa avere in campo fiscale o finanziario.
Di seguito, una panoramica di alcuni possibili servizi in materia di protezione del patrimonio:


LA FONDAZIONE


E’ il tipico strumento, che il nostro ordinamento mette a disposizione, al fine di vincolare un patrimonio ad uno specifico scopo. Oggi, nonostante il trust le abbia sottratto molto spazio, é particolarmente indicata per perseguire fini di pubblica utilità, specie nel TERZO SETTORE. In tal caso, il riconoscimento pubblico conferisce personalità giuridica all’ente, limitando la responsabilità degli amministratori. Rispetto all’associazione (riconosciuta o non) a prevalere non è l’elemento umano, ma quello patrimoniale. E’il Consiglio di Amministrazione l’organo principale, che ne approva il bilancio in piena autonomia. Unico limite è l’effettivo perseguimento degli scopi, per i quali essa è stata riconosciuta. I nostri professionisti hanno consolidata esperienza nella costituzione di questi enti o nella  trasformazione di associazioni che vogliano proteggere i loro beni destinandoli a scopi di pubblica utilità.


VINCOLI DI DESTINAZIONE

E’ un istituto previsto dal nostro Codice Civile sebbene atipico, ovvero senza un contenuto predefinito dalla legge, che impone solo la forma scritta. Ciò consente un’ampia libertà di costruzione da parte del cliente, che può utilizzarlo per le più disparate finalità, purché considerate MERITEVOLI DI TUTELA da parte del nostro ordinamento. In tal caso, se adottato con atto pubblico e trascritto, costituisce un VINCOLO OPPONIBILE AI TERZI, preservando da questi i beni vincolati. E possibile utilizzarlo anche per un tempo limitato e per beni specifici ed è molto più versatile di altri istituti. E’ particolarmente indicato PER LE CONVIVENZE E I PATTI DI CONVIVENZA, ma anche in caso di separazione o divorzio, in funzione di GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI POST MATRIMONIALI.


IL FONDO PATRIMONIALE

E’ stato l’istituto principe per tutelare i beni familiari ed è utilizzabile, al momento, esclusivamente dalle famiglie legittime. Lo scopo è quello di destinare determinati beni, al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Questi possono essere aggrediti solo in virtù del mancato soddisfacimento di obbligazioni contratte per conto della famiglia. Il fondo patrimoniale avrà efficacia verso i terzi soltanto previa annotazione dello stesso a margine dell’atto di matrimonio. AVRA’ TERMINE CON IL DISSOLVERSI DEL RAPPORTO MATRIMONIALE, ovvero con la morte di uno dei due coniugi. La recente giurisprudenza ha tuttavia diminuito di molto la portata di questo istituto, in particolare a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, che hanno considerato pignorabili i beni confluiti nel fondo per debiti effettuati al fine di soddisfare i bisogni della Famiglia, i quali col passare del tempo sono divenuti sempre più numerosi.


LA POLIZZA ASSICURATIVA

Rappresenta  un efficace strumento per pianificare la successione. E’ redatta in alternativa o ad integrazione del testamento, in concomitanza oppure  successivamente alla sua stesura. Può  favorire soggetti specifici, pur nel rispetto della quota di legittima spettante agli altri eredi.
La polizza vita, con alto contenuto previdenziale, svolge una duplice funzione: quella di assicurare l’erede e di garantirgli un sostentamento, nonché quella di metterlo al riparo da improvvise imposte di successione non pianificate.
Se non stipulata in danno ai creditori, le somme erogate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. In ragione della sua natura previdenziale e di risparmio, le somme dovute dall’assicuratore ai beneficiari, sono esenti dalle imposte sui redditi, nonché da quella di successione.


SOCIETA’ SEMPLICE: LA HOLDING DI FAMIGLIA

In tempi recenti sta avendo sempre più diffusione l’utilizzo della società semplice in chiave di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Prevista dall’art.2251 e ss del Codice Civile, può contenere tutto ciò che abbia una valutazione economica: partecipazioni, beni immobili, denaro, crediti…E’ indicata per la detenzione delle quote di altre società.

Di facile costituzione e gestione, non ha organi societari, né l’obbligo alla redazione del bilancio o alla tenuta delle scritture contabili. E’ soggetta a limitati oneri di pubblicità, all’interno della Sezione Speciale del Registro delle Imprese, e garantisce un’adeguata privacy per ciò che concerne i rapporti e le obbligazioni tra i soci.

Non è soggetta al fallimento, in quanto non può svolgere attività commerciale. A determinate condizioni, é possibile prevedere la responsabilità limitata di alcuni partecipanti.  Le quote sociali non sono pignorabili dai creditori personali dei soci, né cedibili a terzi senza il consenso degli altri  associati. Pertanto, se utilizzata come holding di famiglia, la società semplice consente di non fare entrare soggetti indesiderati nella compagine sociale.


L'utilizzo della società semplice in funzione di holding, può rappresentare un'opportunità al fine di segregare il patrimonio familiare.
Per maggiori informazioni vai all'articolo sul BLOG di Tutelepatrimoniali:

"Società’ semplice: la holding di familgia"

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IL TRUST

Mutuato dal nostro ordinamento in virtù della sottoscrizione da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985, con il Trust intendiamo un atto unilaterale istitutivo di un insieme di rapporti giuridici a favore di uno o più beneficiari, ad esempio un figlio, dei nipoti o un’intera famiglia. Con esso il disponente trasferisce ad un terzo detto Trustee determinati beni, partecipazioni societarie o somme di denaro, affinché questI li utilizzi secondo le disposizioni ed il programma che egli stesso ha inserito nell’atto istitutivo del Trust. Questo è il Trust più comune. E’ poi possibile che il Trust non preveda beneficiari ma venga istituito per il perseguimento di uno scopo, quale la ricerca scientifica o l’assistenza a determinate categorie svantaggiate, oppure per garantire determinate transazioni o a tutela di un gruppo di creditori.

PERCHE’ SI USA E PERCHE’SE NEPARLA
In questi momenti di difficoltà economiche e di incertezza, si parla e si scrive molto sul il Trust. Il fatto è che ha una fama impropria. Spesso associato con la volontà del disponente di non pagare i creditori, è in realtà uno strumento utilizzato nei paesi anglosassoni al fine di GESTIRE AL MEGLIO I BENI DI FAMIGLIA nei confronti di una comunità di beneficiari. Specialmente NEI PASSAGGI GENERAZIONALI, garantisce ai discendenti una gestione unitaria di un patrimonio, in particolare verso chi non sia in grado di amministrarlo.

LA SEGREGAZIONE DEI BENI
Poi certamente ha un effetto collaterale, quello di rendere il patrimonio conferito in Trust una massa separata sia dalle proprietà residue del disponente, che da quelle del trustee, pertanto non è aggredibile dai creditori di entrambi. Ciò trae in inganno il grande pubblico che identifica questo istituto come un mezzo di segregazione patrimoniale. In realtà, anche il Trust risponde ai creditori, sebbene solo per i debiti da esso prodotti.

LA LEGGE DEI TRUST
L’Italia, sebbene abbia riconosciuto il trust a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985, non ha mai adottato una legge organica per la sua disciplina, pertanto in ciascun atto istitutivo di Trust, il disponente dovrà richiamare espressamente la legge straniera applicabile regolatrice dell’atto stesso, a cui ci si dovrà rimettere in caso di controversia. Nel dare attuazione alle disposizioni contenute nell’atto di Trust, il trustee dovrà invece osservare le norme di legge italiane in materia.

LA DURATA DEL TRUST
La durata è determinata dal disponente nell’atto istitutivo del trust, ed il termine deve essere compatibile con la legge straniera a cui il Trust si richiama. Il trust può avere termine a seguito del decorso di un certo numero di anni, ma anche con il verificarsi di un evento, ad esempio la morte di un beneficiario disabile o al conseguimento della maggiore età di un nipote. Al termine il Trustee avrà il compito di trasferire i beni trasferiti in trust ai beneficiari o ai loro aventi diritto.

IL GUARDIANO
Sebbene non obbligatorio, è possibile che l’atto istitutivo del Trust, preveda questa figura con poteri di controllo sull’operato del Trustee, al fine di verificare il rispetto della volontà del disponente da parte di quest’ultimo. In merito ad alcuni atti di particolare importanza, il guardiano deve essere sentito preventivamente ed ha potere vincolante sino ad esercitare il diritto di veto. Il guardiano ha facoltà di revocare il Trustee.


Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento del trust, vai all'articolo sul BLOG di Tutelepatrimoniali:

"Conversazione con un agnostico del Trust"

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IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO.

Questo interessante istituto, é frutto di una recente ri-elaborazione dottrinale,  che lo propone in alternativa al Trust.
Il contratto di affidamento fiduciario, consiste  in un atto mediante il quale un affidante trasferisce ad un affidatario uno o più beni allo scopo di far si che quest’ultimo li gestisca a favore di uno o più beneficiari.
Oggetto del contratto é un programma destinatorio. Con esso l’affidante determinerà:

  1. Gli obbiettivi che l’affidatario deve perseguire;
  2. Gli interessi perseguiti ed il criterio per individuarli.
  3. Gli strumenti al fine di valutare la condotta dell’affidatario nello svolgere le sue mansioni.

I beni affidati, potranno essere trasferiti all’affidatario con uno o più atti che successivamente andranno pubblicizzati alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, così come il loro vincolo di destinazione. Pertanto questi resteranno separati dal suo patrimonio essendo non aggredibili dai creditori personali dell’affidatario.
Il contratto di affidamento termina a seguito dell’attuazione del programma destinatorio. Per contro prosegue, in caso di morte, incapacità dell’affidatario e la sua sostituzione con uno nuovo.
E’necessaria la registrazione, qualora ci si trovi in presenza del trasferimento di beni immobili o mobili registrati.
Indubbiamente, il contratto di affidamento fiduciario rappresenterebbe potenzialmente , uno strumento molto più duttile, rispetto al Trust, in particolare della tipologia di Trust che si è consolidata nel nostro ordinamento.
Sebbene abbia trovato riconoscimento nella legge 112 del 22 Giugno 2016, questa tipologia contrattuale è da considerarsi complessa  e  ancora “giovane” all’interno del nostro ordinamento giuridico, anche in relazione ai futuri sviluppi giurisprudenziali.
In caso di una sua affermazione, la libertà che hanno le parti di sceglierne la forma, la durata e, il ruolo più attivo dell’affidante verso affidatario, anche nel corso del tempo, ne farebbero, un’ istituto di larghissimo utilizzo in Italia, in particolare perché  la legge regolatrice è interamente italiana.

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IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO, UN’ OPPORTUNITA’ PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE.

In Europa un sempre maggiore numero di cittadini comunitari  vanno a vivere al di fuori del loro paese, pur mantenendo rapporti economici e proprietà in quello di origine.

Con l’adozione del Regolamento U.E. 650/2012, gli stati dell’Unione Europea ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, si sono dotati di una normativa comune, al fine di regolare in modo rapido ed efficiente le successioni transfrontaliere e nei confronti di stati terzi all’Unione.

Scopo del regolamento è quello di garantire certezza e uniformità nelle successioni, al fine di redimere i conflitti,  favorire la libera circolazione delle persone e una pianificazione successoria.

Mentre in precedenza la legge regolatrice della successione era quella del paese in cui il testatore  aveva la cittadinanza, oggi é consentito scegliere tra la prima e quella dello stato in cui si risiede abitualmente. Questo  mediante una espressa disposizione a causa di morte.

Sebbene non riguardi le materie amministrative, fiscali e doganali, il Certificato Successorio Europeo, consente di pianificare la successione dal punto di vista civilistico, dei diritti e dei rapporti tra gli  eredi e conoscere in anticipo il regime giuridico che li disciplinerà al momento della morte del De Cuius.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili, viste le differenze anche notevoli in materia di successioni tra i vari ordinamenti, le diverse quote di legittima spettanti ai familiari, la possibile ammissibilità di testamenti congiuntivi, reciproci o di patti successori.



VUOI TUTELARE IL TUO PATRIMONIO? HAI MAI PENSATO CHE UN SEMPLICE TESTAMENTO PUO’ RISOLVERE IN ANTICIPO MOLTI DEI TUOI PROBLEMI?

Pianificare la protezione del proprio patrimonio si può, ed il momento migliore è farlo quando questo non è ancora in pericolo. Redigere un testamento per tempo, consente di pianificare la successione ed evitare di mettere i risparmi di una vita nelle mani di chi non se li merita, o di chi potrebbe metterli a rischio in futuro.

Se non si fa nulla intervengono le successioni ex lege, ed i legittimari (il coniuge, i figli e gli ascendenti) erediteranno, oltre alla legittima, l’intero patrimonio, con buona pace di tutti.

Il testamento è un atto unilaterale, redatto con atto pubblico oppure olografo, scritto dallo stesso disponente. Può essere segreto e revocabile in qualsiasi momento, sostituendolo con uno riportante data successiva.

Con il testamento è possibile disporre dal 25 al 100% dell’attivo oggetto della successione. Infatti, sebbene la legge preveda una quota di legittima a favore di determinati soggetti, si può comunque distribuire a proprio piacimento della restante parte. La stessa legittima poi, potrà essere devoluta secondo i desideri del testatore e le inclinazioni degli eredi, pur rispettando le percentuali di competenza.

Il testamento è utilissimo per prevenire e redimere le possibili controversie fra gli eredi, che spesso portano a dilapidare in cause legali buona parte delle sostanze e i risparmi di una vita. Inoltre e, cosa di non poco conto, permette di conferire direttamente a ciascun discendente le sostanze di cui ha veramente bisogno, mettendo preventivamente al riparo la parte restante che, in caso di successioni per legge, confluirebbe in maniera confusa nell’attivo ereditario.

Il testamento può prevedere altresì l’istituzione di un Trust Testamentario, con un trustee che diverrà beneficiario dell’eredità alla morte del de cuius, il quale potrà così dare un assetto al proprio patrimonio per il periodo successivo alla sua morte.
Il trustee dovrà amministrare i beni a favore degli eredi designati secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust. I beni saranno quindi tutelati e al riparo delle pretese dei creditori personali dei beneficiari.

Infine nel testamento è possibile prevedere un legato, ovvero un singolo bene a favore di un erede. Questo può anche essere conferito in sostituzione della quota legittima (Art.551 C.C.) ed impedisce al beneficiario di divenire erede (salvo non eserciti lui stesso azione di rinunzia), con tutte le conseguenze del caso, qualora l’eredità sia gravata da debiti. Il legatario, non dovendo accettare l’eredità, sarà obbligato ad onorare solo i debiti gravanti sul bene oggetto del legato (art.756 C.C.).



HAI MAI PENSATO DI COSTITUIRE UN TRUST PER TUTELARE IL TUO CONVIVENTE?

Assicurare un futuro ad una persona cara qualora non ci si trovi in costanza di matrimonio, può rappresentare un problema. Anche i “familiari legittimi” potrebbero sollevare obbiezioni una volta morto il capo famiglia.

In questi casi, il Trust può rappresentare un istituto suscettibile di essere impiegato con profitto, in alternativa o assieme ad una polizza vita.

Il Trust può essere previsto nell’atto di testamento (Trust testamentario), oppure istituito  in precedenza, durante la vita del capo famiglia con lo scopo di prevedere un adeguato mantenimento in favore del disponente e per la sua convivente. Alla morte di questi il Trust si scioglierà ed i beni verranno devoluti agli altri familiari.

Clausole di “salvaguardia” possono esservi inserite, al fine di garantire gli eredi legittimi sulle  loro rispettive quote di eredità, unite ad altre “dissuasive” volte ad impedire future liti, suscettibili solo di arrecare danno al patrimonio familiare.



HAI MAI PENSATO DI COSTITUIRE UN TRUST PER DETENERE DELLE PARTECIPAZIONI?

Al di là dei possibili vantaggi generati dagli effetti indiretti della segregazione patrimoniale e dagli sgravi fiscali, è indubbio che conferire delle partecipazioni societarie in un Trust, rende possibile dare un INDIRIZZO UNITARIO alla gestione dell’azienda di famiglia, anche per la generazione a venire, rendendo più probabile la sopravvivenza dell’impresa al passaggio generazionale.

Sotto il profilo fiscale, la normativa applica anche ai Trust le facilitazioni di legge relative al PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE AZIENDE, in particolare in materia di esenzione dall’ imposta di successione, qualora venga deciso di proseguire l’attività aziendale per almeno 5 annualità.

Inoltre, il conferimento di partecipazioni societarie in Trust, fa salva LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI, effettuata in precedenza dal De Cuius, rivalutazione che altrimenti verrebbe persa dai suoi eredi, in presenza di una successione ordinaria, ai sensi del 6° comma dell’art.68 del D.P.R. 917/86.

Infine, il conferimento di partecipazioni in Trust, NON CREA PLUSVALENZE tassabili.





LA TUTELA DEI PATRIMONI PER I SOGGETTI DEBOLI: IL DOPO DI NOI

Con l’adozione della legge 22 giugno 2016, n. 112, vengono disciplinate le misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse delle persone con disabilità grave, al fine di evitare che queste, rimaste senza sostegno familiare, vengano ricoverate in istituti e sradicate dal loro ambiente di vita.

Lo stato di disabilita' grave, è quello sancito dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed è accertato dagli uffici competenti, con le modalità indicate all'articolo 4 della stessa legge. Spirito della norma è quello di favorire tutti quegli interventi atti a supportare la vita delle persone colpite da disabilità grave, presso i loro domicili ad es. in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano il più possibile condizioni di vita “normali”.

In poche parole, qualora una famiglia voglia assicurare ad un figlio disabile un futuro meno dipendente dalle strutture pubbliche e dagli istituti di ricovero, può costituire un Trust, un Fondo Speciale o un Vincolo di destinazione, al fine di dotare il discendente degli strumenti necessari allo scopo.

Sono previsti significativi incentivi fiscali, quali l’esenzione dall’Imposta di Successione e Donazione, l’Imposta Catastale in misura fissa, l’esenzione dall’Imposta di Bollo, maggior detraibilità per le erogazioni liberali da parte di privati, nonché un eventuale esenzione dell’IMU (finanze locali permettendo).

Nell’atto dovranno essere individuati i bisogni specifici del soggetto tutelato, nonché le attività assistenziali necessarie a conseguirli. Particolare cura dovrà essere messa nel definire i compiti di chi dovrà gestire queste attività, nonché gli obblighi di rendicontazione.

In caso di premorienza del disabile rispetto a coloro che hanno destinato i beni a suo favore, questi ritorneranno al mittente alle stesse condizioni agevolate con cui erano state in precedenza erogati verso il beneficiario.