SPECIALE REDDITI ESTERI E RESIDENZA



In un mondo sempre più globalizzato,  sono sempre di più gli italiani che si recano all’estero, alcuni con l’intenzione di stabilirvisi, altri mantenendo la propria base nel nostro paese.

In aumento sono anche i pensionati che decidono di lasciare l’Italia per godersi il vitalizio in un paese con un costo della vita più basso.

Muoversi in questo mondo così complesso è tutt’altro che agevole, anche perché, oltre che con la normativa fiscale italiana, bisogna fare i conti con quelle dei paesi esteri con cui si intrattengono i rapporti, aumentando in maniera esponenziale le possibilità di commettere errori.

Il nostro paese ha sottoscritto un copioso numero di  convenzioni  con altrettanti paesi esteri, tali da regolare  le principali fattispecie di redditi prodotti  al di fuori   ed evitare così i casi di doppia imposizione. In difetto, l’articolo 165 del TUIR disciplina l’utilizzo dei CREDITI D’IMPOSTA per tasse pagate all’estero a titolo definitivo e la possibilità di portarle in detrazione nel Modello Unico.

Fondamentale ai fini delle imposte sui redditi è  distinguere chi si reca all’estero mantenendo la propria base in Italia, da chi invece si trasferisce stabilmente in altri paesi, questo in ottemperanza al disposto del della nostra normativa fiscale, la quale prevede che i RESIDENTI paghino le imposte su tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti e, i NON RESIDENTI soltanto su quelli prodotti nel territorio dello Stato. Art.3 comma 1, DPR 917/86.



 

REDDITI ESTERI, DI ITALIANI RESIDENTI IN ITALIA

Presentiamo qui sotto alcune delle situazioni fiscalmente rilevanti che potrebbero interessare chi si reca all’estero per lavoro o vi intrattiene affari e investimenti.

I Redditi da lavoro dipendente, una volta esclusi dalla base imponibile (art.3 comma 1 lett.c , abrogato), vanno ora dichiarati nel modello Unico italiano, nel quadro RC come ogni altro reddito da lavoro subordinato o assimilato. Non è possibile riportarvi tout court il reddito estero percepito e le relative imposte pagate, ma sarà necessario ricalcolarlo sulla base delle retribuzioni convenzionali ( Art.51 comma 8 bis TUIR).

I Redditi di pensione, sottostanno ad una regola generale per la quale le pensioni private sono tassate soltanto nel paese di residenza del pensionato, mentre le pensioni  pubbliche, vengono  tassate soltanto nel paese erogatore della pensione. Tuttavia numerose sono le eccezioni, con stati che si comportano diversamente di fronte alla nazionalità del percipiente, alla sua residenza,  alle tipologie di prestazioni o addirittura gli importi erogati. Ciò non è di poco conto e coloro che decidono di trasferirsi all’estero per trascorrervi la vecchiaia, dovrebbero valutare attentamente le differenti tipologie di tassazione prima di scegliere lo stato per la loro destinazione definitiva.

I Redditi da immobili, si caratterizzano per il fatto che generalmente, se lo stato estero non li tassa, questi non vengono tassati nemmeno l’Italia. In caso di tassazione, La base imponibile da dichiarare in Unico sarà quella determinata nel paese straniero. L’immobile sarà assoggettato all’IVIE  in ogni caso e sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale.
In caso di redditi da locazione, la base imponibile sarà quella estera se lo stato estero considera tali redditi imponibili. Altrimenti,  verrà riportato in dichiarazione l’85% del canone percepito e quindi tassato.

Compensi professionali.
Previa verifica della presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, i compensi professionali percepiti occasionalmente all’estero, vanno indicati nel quadro RE del Modello Unico, e sono imponibili solo in Italia. Lo diventano anche  nel paese estero se il professionista vi ha una stabile organizzazione ad esempio un ufficio.  L’imposta è rappresentata da  una ritenuta fiscale del 30%, ex.art. 25 del DPR n. 600/1973.

Compenso da amministratore.
Normalmente viene tassato nel paese ove la società ha la residenza, anche se le convenzioni standard non prevedono l’esclusiva, quindi verrà tassato in ambedue gli stati: quello di residenza della società e quello di residenza dell’amministratore.
Il reddito, da dichiararsi nel Modello Unico, quadro RE se inquadrabile come lavoro autonomo o RC se subordinato,  verrà sottoposto a tassazione. L’Italia concederà un credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Dividendi da società estere.
Se a percepirli è una persona fisica non imprenditore, la nostra normativa fiscale individuava due posizioni:

I dividendi da partecipazione non qualificate e i dividendi da partecipazione qualificate. La legge di bilancio per l’anno 2018, ne ha reso omogeneo il trattamento fiscale. Pertanto, qualsiasi  partecipazione detenuta da una persona fisica in un pese estero, sconterà una ritenuta convenzionale nel suddetto paese e successivamente, in Italia, un’imposta sostitutiva del 26%, senza che sia riconosciuto un credito di imposta estero.

Qualora il dividendo provenga da un Paradiso Fiscale, questo concorrerà integralmente alla formazione del reddito complessivo.

Interessi attivi da conti esteri.
Vanno indicati nel Modello Unico quadro RM e sottoposti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta per un’aliquota corrispondente alla stessa categoria di reddito italiano. E’ possibile esercitare un opzione per la tassazione ordinaria e, in questo caso sarà possibile fruire del credito per le imposte pagate all’estero. Art.18 DPR 917/86.

Questo, se non interviene un’ intermediario residente alla riscossione, che provvederà lui al versamento dell’imposta. Inoltre è bene ricordare gli obblighi di segnalazione nel quadro RW dell’ammontare del conto corrente estero, per la liquidazione dell’IVAFE.

Plusvalenze da cessione di immobili.
LE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI IMMOBILI, vengono tassate nel paese in cui si trova l’immobile, ma anche nel paese di residenza del percettore. Art.6-13 delle convenzioni standard e art.67 TUIR, che le identifica come redditi diversi. La tassazione avviene sempre ai sensi dell’articolo citato, con le relative esenzioni. (verranno riportate nel riquadro RL  redditi diversi).

Accadrà però, che sovente i paesi esteri avranno una tassazione meno favorevole che in Italia, per cui anche per plusvalenze per immobili posseduti da oltre 5 anni, si avrà tassazione all’estero, senza che l’esenzione italiana abbia alcun effetto.


SEI UN ITALIANO CHE RISIEDI ALL’ESTERO?

E coloro che si sono trasferiti? Possono stare tranquilli? Dipende. Andarsene non è così facile come si potrebbe pensare, e interrompere  i rapporti con l’Italia lo è ancor meno. In particolare perché raramente l’Italiano recide completamente i contatti, ma spesso lascia dietro di se posizioni aperte quali una famiglia, degli immobili, delle rendite o situazioni che si potrebbero aprire successivamente, ad esempio una successione.

Quindi prendere la residenza nel paese ospitante con la conseguente iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), non pone il soggetto espatriato al sicuro dal pericolo  di incappare nelle maglie del fisco, qualora non sia stato più che accorto nel valutare la sua posizione nel nostro paese. Il rischio è rappresentato dal vedersi disconosciuto lo status di residente all’ estero ed accertate dal fisco italiano un certo numero di annualità o determinate operazioni , quando si era per contro sicuri di aver già sostenuto gli oneri fiscali nel paese di destinazione.

Questo perché quando ci si trasferisce ci si dimentica di un concetto fondamentale: chi se ne va dall’Italia deve cambiare vita, ovvero intrattenere non solo nuovi rapporti di lavoro con il paese estero di adozione, ma  anche di vita.

Se essere iscritti all’A.I.R.E. consente di vincere la presunzione formale nei confronti  del fisco che un contribuente non sia residente fiscalmente  in Italia, assumono  grande importanza la Residenza, ovvero il paese ove il soggetto ha la sua dimora abituale, ed oggi ancor più il Domicilio, luogo in cui questo ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, da intendersi non solo limitati alla sfera economica, ma anche familiare, sociale e morale. Questi rapporti, sono e saranno in futuro sempre più campo di indagine al fine di stabilire la vera residenza fiscale del contribuente che in buona fede si era trasferito all’estero. 

Un’analisi personalizzata della posizione di chi intende trasferirsi all’estero o di chi già vi risiede, sarebbe senz’altro auspicabile, anche alla luce delle recenti riforme normative, nonché delle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dal nostro paese e quello di destinazione.

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SEI UN PENSIONATO? HAI MAI PENSATO DI GODERTI LA PENSIONE ALL’ESTERO?

In tempi recenti un numero sempre maggiore di italiani ha deciso di trasferirsi all’estero, nel periodo successivo al pensionamento. Molti per questioni economiche vanno in Africa o in Asia, allettati da un  costo della vita molto più basso che da noi. La maggior parte però rimane in Europa dal momento che anche qui le condizioni economiche variano da paese a paese.

Per questi motivi gli stati europei hanno iniziato a  farsi  una vera e propria concorrenza fiscale nell’attirare i pensionati e i relativi redditi, concorrenza che diventa preoccupante soprattutto per l’Italia, dove a parità di servizi resi, si riscontrano livelli di tassazione molto più alti. Ciò ha comportato e comporta un emorragia di pensioni e di gettito fiscale dal nostro paese verso partner europei quali ad es. la Spagna, il Portogallo o la Bulgaria.

Recentemente, si è giunti anche prospettare un taglio delle pensioni a chi si trasferisce, scelta senza  fondamenti giuridici, dal momento che il trattato di Maastricht   contempla  la libertà di stabilimento dei cittadini dell’Unione in tutti gli stati aderenti, cosa che risulterebbe indubbiamente lesa in caso di simili provvedimenti. 

Inoltre, ed è bene ricordarlo, chi va a trascorrere l’ultima parte della sua vita fuori dall’Italia, graverà sul Servizio Sanitario Nazionale del nuovo paese in misura molto più pesante di quando era in patria ed in buona salute. Sarà quindi ben difficile che il paese ospitante rinunci ad un gettito indispensabile al fine di finanziare quei servizi sanitari che si è impegnato ad erogare in virtù dei trattati internazionali.

Che cosa rimane dunque al nostro paese, al fine di recuperare parte dei gettiti persi? Verosimilmente, in assenza di riforme strutturali tali da abbattere stabilmente le spese collettive e di conseguenza le pretese del fisco, assisteremo ad un inasprirsi dei controlli su chi decide di trasferirsi altrove, che andranno ben oltre la verifica dell’esistenza in vita e della mera iscrizione all’A.I.R.E. Senza dubbio verteranno sul accertamento dell’effettiva residenza e del domicilio, sulle attività che il pensionato svolge ancora nel nostro paese, sui suoi interessi economici, sugli affetti familiari, oltre che sul patrimonio ancora posseduto.

E’ evidente che non valutare adeguatamente tutti questi aspetti, comporterà possibili accertamenti da parte degli Uffici Fiscali con sanzioni pesanti, anche per il fatto che i controlli, con ogni probabilità, interesseranno tutte le annualità non dichiarate e non prescritte nel nostro paese, oltre che l’omissione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Senza contare inoltre che i redditi del pensionato saranno già stati tassati nel nuovo paese di residenza, con il rischio di una doppia tassazione ed improbabili rimborsi di imposte estere.

Un’analisi personalizzata della posizione fiscale di chi intende trasferirsi all’estero o di chi già vi risiede, sarebbe senz’altro auspicabile, anche alla luce delle recenti riforme normative, nonché delle convenzioni fiscali bilaterali sottoscritte dal nostro paese e quello di destinazione.


Sei uno straniero e desideri investire in Italia? Necessiti di un’ analisi preventiva

Envestire in Italia offre oggi molte opportunità, in particolare per i bassi costi di acquisizione e la possibilità di acquistare immobili in ambienti con paesaggi naturali ed un patrimonio culturale unico al mondo.

Nel contempo ci sono anche grossi rischi, rappresentati dai pesanti oneri  burocratici  e dalla complessa normativa fiscale. Commettere errori è molto facile, e possono trasformare  un investimento, da conveniente ad una perdita netta.

Prima di iniziare ad acquistare, un analisi preventiva è sempre consigliabile, in quanto molti errori si commettono proprio in fase di start- up, di costituzione società o di acquisto di quote di società esistenti.

Da tenere presente inoltre è il fatto che molte proprietà sono possedute da imprese, spesso inattive da anni e suscettibili di incorrere in pesanti penalizzazioni fiscali, dovute alla normativa sulle società di comodo o in perdita sistemica. Per acquistarle occorre prudenza.

Anche l’apporto di denaro da parte dei soci deve essere attentamente valutato, sia in virtù delle norme anti riciclaggio, nonché di quelle civilistiche e fiscali, potendo avvenire soltanto con determinate procedure e relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Se poi l’investitore è un privato cittadino, dovrà prestare attenzione al documentare bene i suoi affari nel nostro paese, e a far si che questi siano ben distinti da quelli del paese di origine al fine di non indurre il nostro fisco a considerarlo fiscalmente residente.

In caso decidesse di prendere la residenza in Italia, dovrà affidarsi immediatamente ad un consulente per l’assolvimento degli obblighi fiscali.



Obbligo di monitoraggio fiscale: Il quadro RW e le patrimoniali estere.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali (trust) e le associazioni tra i professionisti, fiscalmente residenti in Italia, devono compilare il quadro RW della Dichiarazione dei Redditi, al fine di consentire il monitoraggio fiscale delle loro attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero.

A titolo di esempio, vanno dichiarati gli immobili, le imbarcazioni, i preziosi, le opere d’arte, le partecipazioni, i contratti di natura finanziaria, i depositi in conti correnti,  le polizze assicurative…..

Sono invece esonerati coloro che utilizzano un intermediario residente, ad esempio una banca con sede in Italia, per le attività finanziarie o una fiduciaria per le  immobilizzazioni. Deve essere altresì contrattualmente previsto,  l’obbligo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti da parte della banca, o delle imposte sui beni da parte della fiduciaria.

Sugli importi dichiarati nel Quadro RW, verranno applicate le patrimoniali IVIE (immobili) e IVAFE (attività finanziarie).

Pesanti sanzioni sono previste nel caso di mancata compilazione, dal 3 al 15%  degli importi non dichiarati, che possono aumentare dal 6 al 30% se le attività si trovano in paesi a fiscalità privilegiata. E ’possibile il ravvedimento operoso.