Patrimonio e fisco



In Italia, negli ultimi anni, la tassazione sul patrimonio ha subito un deciso incremento.
Le imposte, non solo sono aumentate di aliquota, ma anche per numero. Sono divenute più complesse ed interessano quasi ogni aspetto della nostra vita privata.

L’introduzione dell’IMU, l’inasprirsi della tassazione sulle Rendite Finanziarie, l’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, la più volte annunciata riforma dell’Imposta di Successione, mantengono in allarme famiglie e risparmiatori

Se in precedenza il professionista veniva interpellato per lo più, in materia di fiscalità sui redditi di impresa, oggi la tassazione sul patrimonio si presenta non meno complessa e anzi, propone numerose criticità in quanto spesso, le tipologie di reddito da trattare sono molteplici e si presentano assieme ad una pluralità di diritti, quali quello di famiglia, il commerciale, il successorio, l’agrario….

Infine, i frequenti trasferimenti all’estero per lavoro, le trasmissioni di compositi patrimoni familiari , il diffondersi di nuove figure giuridiche quali il TRUST, richiedono la presenza di professionisti specializzati in materia, che sappiano operare una sintesi tra la le varie discipline tributarie e giuridiche.

 



  • I nostri Commercialisti



  • Domenico Sardano

  • Domenico Sardano é nato a Genova il 23 settembre 1970 - Formazione: 1996 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Genova, indirizzo economico-aziendale. Prima di conseguire la Laurea ha effettuato uno stage di quattro mesi presso la sede della Hong Kong Bank of Canada di Vancouver – British Columbia (Canada), nel dipartimento di Financial Reporting. - Esperienza Professionale: 1996/1997 Esperienza quale revisore presso primaria Società di Revisione appartenente al

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  • Enrico Bartoccioni

  • Dottore Commercialista, Revisore Legale, di estrazione aziendalistica, si é sovente occupato della composizione delle problematiche patrimoniali dei suoi clienti e delle loro famiglie. Nei passaggi generazionali e nelle liquidazioni di attività imprenditoriali, ha da sempre avvertito l'esigenza di un più stretto rapporto di collaborazione fra i professionisti delle varie discipline, tecniche, fiscali, legali e finanziarie.

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I nostri servizi.

Forniamo un servizio di consulenza interdisciplinare. I nostri professionisti, collaborando assieme, hanno acquisito una consolidata esperienza in materia di fiscalità patrimoniale, sviluppando  un indispensabile capacità di sintesi fra le varie materie, capace di ridurre il più possibile gli effetti spiacevoli che una pur corretta consulenza fiscale, possa avere in campo legale o finanziario.

Di seguito una panoramica delle nostre consulenze fiscali in materia di patrimonio:

CONSULENZA IN MATERIA DI FISCALITA’ IMMOBILIARE

- Acquisizione di complessi immobiliari singoli, o facenti parte di  patrimoni di società; Aziende
   Agricole, Aree Edificabili o da riconvertire.
- Assistenza nelle pratiche per Ristrutturazioni edilizie, Miglioramento antisismico, Incremento
  dell’Efficienza   Energetica degli edifici.  Eco Bonus, Bonus Sisma e Bonus Verde. Cessione dei
  relativi crediti di imposta.
- Consulenza tributaria in materia di fiscalità locale sugli immobili. IMU, TASI, TARI.

 

CONSULENZA IN MATERIA DI FISCALITA’ DEI PRODOTTI FINANZIARI

- Razionalizzazione fiscale dei portafogli finanziari;
- Consulenza fiscale in materia di prodotti finanziari;
- Consulenza fiscale in materia di obblighi dichiarativi per trader di FOREX  operanti con i         
intermediari  non residenti;
- Consulenza in materia di obblighi dichiarativi per possessori di conti in valuta estera;

 

CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI POLIZZE ASSICURATIVE

Consulenza in materia di imposizione fiscale su prodotti assicurativi Italiani ed esteri;
Espletamento degli obblighi fiscali inerenti al monitoraggio,  su prodotti assicurativi esteri, 
stipulati senza  intermediario residente;
Assistenza nella scelta dei  prodotti assicurativi, al fine di accertarne il prevalente contenuto
previdenziale   e l’effettiva esenzione dall’imposta di successione/ donazione e dall’Irpef.

 

CONSULENZA PER RESIDENTI ALL’ESTERO O PERCETTORI DI REDDITI ESTERI

- Analisi personalizzata della posizione fiscale, in relazione alla residenza anagrafica e al domicilio
Effettivo; rapportata alle convenzioni  Italia – Paese Estero  da cui proviene il reddito.
- Per i residenti in Italia, detentori di beni immobili o asset finanziari all’estero, senza  intermediario
residente, espletamento degli obblighi  dichiarativi al fine del monitoraggio fiscale e liquidazioni
delle imposte Ivie e Ivafe..
- Regolarizzazione attività e somme detenute all’estero da lavoratori transfrontalieri o loro eredi,
non dichiarate in precedenza.

 

CONSULENZA FISCALE IN MATERIA DI TRUST  E ALTRI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO.

Consulenza tributaria inerente la redazione dell’atto di Trust;
- Apertura codice fiscale e altri obblighi comunicativi di legge;
- Predisposizione libri di legge;
- Tenuta delle scritture contabili (ove previste);
- Redazione del rendiconto annuale;
- Compilazione delle dichiarazioni dei redditi;
- Calcolo e liquidazione delle imposte locali sugli immobili.

 

CONSULENZA FISCALE  IN MATERIA DI TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO

- Pianificazione fiscale in materia di successioni;
- Consulenza tributaria in materia di testamenti e donazioni;
- Redazione della Dichiarazione di Successione;
- Calcolo e liquidazione delle imposte di successione e donazione.

 

CONSULENZA FISCALE  NEI PASSAGGI GENERAZIONALI DI AZIENDA

- Consulenza commerciale/tributaria inerente la redazione di patti di famiglia;
- Costituzione di Società Semplici ed altre tipologie di Holding;
- Scissioni di società commerciali e Spinn off Immobiliari;
- Assistenza nella cessione di società ai dipendenti (Workers Buyout)

 

CONSULENZA GENERALE  IN MATERIA DI SOCIETA’

Ovviamente assistiamo il cliente anche nella:
- Costituzione di società commerciali e cooperative
- Apertura partita Iva e posizioni al registro Imprese
- Consulenza contabile e fiscale- Redazione Bilanci
- Compilazione delle Dichiarazioni dei redditi
-Operazioni Straordinarie. Liquidazioni di azienda.


 


Contatta i nostri consulenti

Info@tutelepatrimoniali.it


HAI MAI PENSATO DI PAGARE LE IMPOSTE CON UN OPERA D’ARTE?

Forse è proprio in tempi difficili come questi, che pagare le imposte con un bene culturale può far la differenza tra la salvaguardia del patrimonio familiare e la sua dissoluzione.
La L.  512/82 detta anche “legge Guttuso”, consente di pagare alcune imposte, sanzioni ed interessi, mediante l’alienazione allo Stato di Beni Culturali.
I beni, così descritti dagli Art. 1,2 e 5 della Legge 1089/39, sono immobili e mobili, di interesse storico, archeologico o etnografico,  aventi valore per il Ministero dei Beni Culturali o per quello della Pubblica Istruzione. Sono ammesse anche le opere di artisti viventi, purché eseguite non meno di 50 anni fa.
La proposta di cessione, corredata da idonea documentazione, interrompe i termini di pagamento in caso di successioni, ed è vagliata da dagli Enti di competenza che determineranno o meno l’esistenza delle caratteristiche previste dalla legge ai fini della loro acquisizione da parte dello Stato
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni Culturali di concerto con il Ministero delle Finanze, sentita un’apposita commissione, nei confronti della quale l’interessato può intervenire anche tramite un suo delegato.
La consegna dei beni allo Stato, comporta il trasferimento della proprietà, pertanto i beni immobili  dovranno essere liberi da ipoteche o iscrizioni pregiudizievoli.
 La procedura si applica per le Imposte sui redditi delle Persone Fisiche e Giuridiche, incluse  le relative sanzioni e interessi  e le Imposte di successione, ipotecarie  e catastali.


HAI UN CONTO IN VALUTA ESTERA? DEVI RIPORTARNE ALCUNE MOVIMENTAZIONI IN UNICO.

A prire un conto corrente in valuta estera  può essere una buona idea, soprattutto se si desidera ottenere un profitto dall’oscillazione fra i cambi. Inoltre è indispensabile, qualora si intenda acquistare e vendere titoli stranieri, anche se tramite un intermediario in regime di risparmio amministrato.
In tutti i casi è necessario prestare attenzione al fatto che a prescindere dall’andamento dei titoli, il loro semplice acquisto o la vendita, comporta  sul conto corrente, movimentazioni di prelievo e di deposito. Anche se la valuta non viene mai cambiata, queste movimentazioni assumono rilevanza fiscale e le eventuali plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
L’Art. 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi individua come plusvalenze tassabili, i semplici prelevamenti di valute estere dai conti correnti e si assume come corrispettivo il valore normale di queste  alla data di effettuazione del prelievo.
Pertanto sarà fondamentale, al momento di  indicare la plusvalenza in Dichiarazione dei Redditi, procurarsi ogni elemento utile al fine di calcolare l’esatto prezzo di acquisto di quanto prelevato per non incorrere nella tassazione di maggior sfavore ai sensi dell’art.110 comma 9) del TUIR.

Stesso discorso varrà per le eventuali minusvalenze, da indicarsi in Dichiarazione de Redditi  a cura del contribuente, al fine di poterle riportare negli anni successivi e sottrarle alle eventuali plusvalenze.

HAI MAI PENSATO CHE ISTITUIRE UN TRUST POTREBBE CONFERIRTI ALCUNI IMPORTANTI VANTAGGI FISCALI?

I n periodi come l’attuale, caratterizzati dall’incertezza, soprattutto riguardo all’azione del legislatore in materia fiscale, il Trust può essere di valido aiuto nel dare punti fermi alle famiglie ed ai risparmiatori.
In particolare, se utilizzato in sede di pianificazione successoria, il trust consente di liquidare oggi quelle che saranno le imposte di successione e donazione al momento della morte del disponente. Questo beneficio, risulterebbe di non poco conto qualora le aliquote di queste venissero inasprite, con una forte riduzione delle franchigie, proprio come si palesa nel recente dibattito parlamentare.
Oltre ai benefici concessi dalla legge 112/2016 in caso di Trust a favore di disabili (vedi apposita sezione), segnaliamo anche:
Nessun ulteriore aggravio di imposte in sede di successione, nei confronti dei beneficiari finali, in caso di incremento di valore dei beni conferiti in  trust, sia a seguito di apposite perizie di rivalutazione,  che imposto dalla  prossima riforma del catasto. Cosa che non avviene in caso di rivalutazione conseguita al di fuori di un trust.
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione, qualora, tramite il Trust,  vi  sia la trasmissione dell’azienda e la volontà dei beneficiari, di proseguirne l’attività per almeno 5 anni.
L’esenzione dall’ IVIE e IVAFE qualora i beni e le somme di denaro mantenute all’estero, siano state disposte in un Trust.



HAI MAI PENSATO CHE OPERARE CON IL FOREX COMPORTA OBBLIGHI DICHIARATIVI?

Il Foreign Exchange Market o più comunemente chiamato FOREX è il mercato internazionale delle valute. Se sei un piccolo speculatore (Trader Retail) devi  operare tramite un operatore abilitato.
Se questo intermediario ha sede in Italia, allora il tuo regime  sarà amministrato, essendo l’operatore obbligato ad effettuare le dovute operazioni fiscali dichiarative e a liquidare ‘imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso in cui il tuo intermediario non abbia la sua sede anche in Italia, ma operi solo all’estero, a questo punto sarai obbligato a tassare i tuoi proventi nella Dichiarazione dei  Redditi. A questo scopo l’operatore abilitato, rilascerà ogni anno un prospetto in cui verrà riportato il risultato della tua gestione finanziaria.
Qualora le movimentazioni sul conto in valuta, superino nel corso del periodo di imposta € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi, sorge l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi le eventuali “plusvalenze”  conseguite, che verranno tassate ai sensi dell’art.67 c-quater del D.Lgs 917/86.
Queste, come le “minusvalenze”,  verranno quantificate  facendo la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi scaturenti dalle vendite e dagli acquisti, calcolati al cambio del giorno in cui sono stati effettuati. In presenza di più movimentazioni  verrà utilizzato il criterio del LI.FO. Art.68 c 8 D.Lgs 917/86.

Le somme impiegate in conti presso operatori esteri, sono infine soggette all’Imposta sulle Attività Finanziarie IVAFE ed al monitoraggio nel quadro RW della Dichiarazione dei Redditi.

LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ NON NEGOZIATE, UN OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE.

Come accade quasi ogni anno, anche per il 2020, la Legge 27 Dicembre 2019, n.160, ha previsto ai commi 693-694 dell’art.1, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2020. Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);

I. I soggetti interessati. Sono
tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione, e risultano possessori alla data del 1° Gennaio 2020 di terreni edificabili o con destinazione agricola, oppure di partecipazioni in società non quotate. Sono ammessi anche coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

II. La perizia di stima.
Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Introdotta dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001, detta perizia, da redigersi a cura di professionisti iscritti ai relativi albi professionali, dovrà poi essere giurata  entro il 30 Giugno presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.

III. Il pagamento dell’imposta sostitutiva.
La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2020 viene calcolata nell’11% del nuovo valore rivalutato, sia per i terreni che per le quote sociali. L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Giugno, può essere suddivisa in tre rate di pari importo, la prima da versarsi entro la scadenza citata e le altre due, entro il 30 Giugno dei due anni successivi.

IV. Gli obblighi dichiarativi. La
procedura di affrancamento deve trovare riscontro nelle dichiarazioni dei redditi dei titolari dei terreni e delle partecipazioni. Nel modello Unico PF relativo all’anno in cui é stata effettuata la rivalutazione, dovranno essere riportati i dati dei nuovi valori e delle relative imposte sostitutive da versare.
V. Proroga per il 2020.  Solo per l’anno 2020 il DL 34/2020 ha previsto nuovi termini per le rivalutazioni. Verranno presi in considerazione i beni posseduti fino alla data del 1 Luglio 2020. Pertanto il pagamento delle imposte scadrà il 30 Settembre.