In Italia, negli ultimi anni, la tassazione sul patrimonio ha subito un deciso incremento.
Le imposte, non solo sono aumentate di aliquota, ma anche per numero. Sono divenute più complesse ed interessano quasi ogni aspetto della nostra vita privata.
L’introduzione dell’IMU, l’inasprirsi della tassazione sulle Rendite Finanziarie, l’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, la più volte annunciata riforma dell’Imposta di Successione, mantengono in allarme famiglie e risparmiatori
Se in precedenza il professionista veniva interpellato per lo più, in materia di fiscalità sui redditi di impresa, oggi la tassazione sul patrimonio si presenta non meno complessa e anzi, propone numerose criticità in quanto spesso, le tipologie di reddito da trattare sono molteplici e si presentano assieme ad una pluralità di diritti, quali quello di famiglia, il commerciale, il successorio, l’agrario….
Infine, i frequenti trasferimenti all’estero per lavoro, le trasmissioni di compositi patrimoni familiari , il diffondersi di nuove figure giuridiche quali il TRUST, richiedono la presenza di professionisti specializzati in materia, che sappiano operare una sintesi tra la le varie discipline tributarie e giuridiche.
Forniamo un servizio di consulenza interdisciplinare. I nostri professionisti, collaborando assieme, hanno acquisito una consolidata esperienza in materia di fiscalità patrimoniale, sviluppando un indispensabile capacità di sintesi fra le varie materie, capace di ridurre il più possibile gli effetti spiacevoli che una pur corretta consulenza fiscale, possa avere in campo legale o finanziario.
Di seguito una panoramica delle nostre consulenze fiscali in materia di patrimonio:
CONSULENZA IN MATERIA DI FISCALITA’ IMMOBILIARE
- Acquisizione di complessi immobiliari singoli, o facenti parte di patrimoni di società; Aziende
Agricole, Aree Edificabili o da riconvertire.
- Assistenza nelle pratiche per Ristrutturazioni edilizie, Miglioramento antisismico, Incremento
dell’Efficienza Energetica degli edifici. Eco Bonus, Bonus Sisma e Bonus Verde. Cessione dei
relativi crediti di imposta.
- Consulenza tributaria in materia di fiscalità locale sugli immobili. IMU, TASI, TARI.
Forse è proprio in tempi difficili come questi, che pagare le imposte con un bene culturale può far la differenza tra la salvaguardia del patrimonio familiare e la sua dissoluzione.
La L. 512/82 detta anche “legge Guttuso”, consente di pagare alcune imposte, sanzioni ed interessi, mediante l’alienazione allo Stato di Beni Culturali.
I beni, così descritti dagli Art. 1,2 e 5 della Legge 1089/39, sono immobili e mobili, di interesse storico, archeologico o etnografico, aventi valore per il Ministero dei Beni Culturali o per quello della Pubblica Istruzione. Sono ammesse anche le opere di artisti viventi, purché eseguite non meno di 50 anni fa.
La proposta di cessione, corredata da idonea documentazione, interrompe i termini di pagamento in caso di successioni, ed è vagliata da dagli Enti di competenza che determineranno o meno l’esistenza delle caratteristiche previste dalla legge ai fini della loro acquisizione da parte dello Stato
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni Culturali di concerto con il Ministero delle Finanze, sentita un’apposita commissione, nei confronti della quale l’interessato può intervenire anche tramite un suo delegato.
La consegna dei beni allo Stato, comporta il trasferimento della proprietà, pertanto i beni immobili dovranno essere liberi da ipoteche o iscrizioni pregiudizievoli.
La procedura si applica per le Imposte sui redditi delle Persone Fisiche e Giuridiche, incluse le relative sanzioni e interessi e le Imposte di successione, ipotecarie e catastali.
A prire un conto corrente in valuta estera può essere una buona idea, soprattutto se si desidera ottenere un profitto dall’oscillazione fra i cambi. Inoltre è indispensabile, qualora si intenda acquistare e vendere titoli stranieri, anche se tramite un intermediario in regime di risparmio amministrato.
In tutti i casi è necessario prestare attenzione al fatto che a prescindere dall’andamento dei titoli, il loro semplice acquisto o la vendita, comporta sul conto corrente, movimentazioni di prelievo e di deposito. Anche se la valuta non viene mai cambiata, queste movimentazioni assumono rilevanza fiscale e le eventuali plusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
L’Art. 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi individua come plusvalenze tassabili, i semplici prelevamenti di valute estere dai conti correnti e si assume come corrispettivo il valore normale di queste alla data di effettuazione del prelievo.
Pertanto sarà fondamentale, al momento di indicare la plusvalenza in Dichiarazione dei Redditi, procurarsi ogni elemento utile al fine di calcolare l’esatto prezzo di acquisto di quanto prelevato per non incorrere nella tassazione di maggior sfavore ai sensi dell’art.110 comma 9) del TUIR.
I n periodi come l’attuale, caratterizzati dall’incertezza, soprattutto riguardo all’azione del legislatore in materia fiscale, il Trust può essere di valido aiuto nel dare punti fermi alle famiglie ed ai risparmiatori.
In particolare, se utilizzato in sede di pianificazione successoria, il trust consente di liquidare oggi quelle che saranno le imposte di successione e donazione al momento della morte del disponente. Questo beneficio, risulterebbe di non poco conto qualora le aliquote di queste venissero inasprite, con una forte riduzione delle franchigie, proprio come si palesa nel recente dibattito parlamentare.
Oltre ai benefici concessi dalla legge 112/2016 in caso di Trust a favore di disabili (vedi apposita sezione), segnaliamo anche:
Nessun ulteriore aggravio di imposte in sede di successione, nei confronti dei beneficiari finali, in caso di incremento di valore dei beni conferiti in trust, sia a seguito di apposite perizie di rivalutazione, che imposto dalla prossima riforma del catasto. Cosa che non avviene in caso di rivalutazione conseguita al di fuori di un trust.
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione, qualora, tramite il Trust, vi sia la trasmissione dell’azienda e la volontà dei beneficiari, di proseguirne l’attività per almeno 5 anni.
L’esenzione dall’ IVIE e IVAFE qualora i beni e le somme di denaro mantenute all’estero, siano state disposte in un Trust.
Il Foreign Exchange Market o più comunemente chiamato FOREX è il mercato internazionale delle valute. Se sei un piccolo speculatore (Trader Retail) devi operare tramite un operatore abilitato.
Se questo intermediario ha sede in Italia, allora il tuo regime sarà amministrato, essendo l’operatore obbligato ad effettuare le dovute operazioni fiscali dichiarative e a liquidare ‘imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso in cui il tuo intermediario non abbia la sua sede anche in Italia, ma operi solo all’estero, a questo punto sarai obbligato a tassare i tuoi proventi nella Dichiarazione dei Redditi. A questo scopo l’operatore abilitato, rilascerà ogni anno un prospetto in cui verrà riportato il risultato della tua gestione finanziaria.
Qualora le movimentazioni sul conto in valuta, superino nel corso del periodo di imposta € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi, sorge l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi le eventuali “plusvalenze” conseguite, che verranno tassate ai sensi dell’art.67 c-quater del D.Lgs 917/86.
Queste, come le “minusvalenze”, verranno quantificate facendo la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi scaturenti dalle vendite e dagli acquisti, calcolati al cambio del giorno in cui sono stati effettuati. In presenza di più movimentazioni verrà utilizzato il criterio del LI.FO. Art.68 c 8 D.Lgs 917/86.
Come accade quasi ogni anno, anche per il 2020, la Legge 27 Dicembre 2019, n.160, ha previsto ai commi 693-694 dell’art.1, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2020. Norma di riferimento é la progenitrice Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), artt. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola);
I. I soggetti interessati. Sono tutti coloro che operano al di fuori del regime di impresa, arte o professione, e risultano possessori alla data del 1° Gennaio 2020 di terreni edificabili o con destinazione agricola, oppure di partecipazioni in società non quotate. Sono ammessi anche coloro che non risiedono in Italia e sono privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
II. La perizia di stima. Ai fini dell’ammissibilità della rivalutazione, é necessaria una perizia. Introdotta dai citati artt. 5 e 7 della Legge 448/2001, detta perizia, da redigersi a cura di professionisti iscritti ai relativi albi professionali, dovrà poi essere giurata entro il 30 Giugno presso un notaio, un giudice di pace o la Cancelleria di un Tribunale.
III. Il pagamento dell’imposta sostitutiva. La procedura di affrancamento, si completa con il pagamento dell’imposta sostitutiva che, per l’anno 2020 viene calcolata nell’11% del nuovo valore rivalutato, sia per i terreni che per le quote sociali. L’imposta, da versare tramite F24 entro il 30 Giugno, può essere suddivisa in tre rate di pari importo, la prima da versarsi entro la scadenza citata e le altre due, entro il 30 Giugno dei due anni successivi.
IV. Gli obblighi dichiarativi. La procedura di affrancamento deve trovare riscontro nelle dichiarazioni dei redditi dei titolari dei terreni e delle partecipazioni. Nel modello Unico PF relativo all’anno in cui é stata effettuata la rivalutazione, dovranno essere riportati i dati dei nuovi valori e delle relative imposte sostitutive da versare.
V. Proroga per il 2020. Solo per l’anno 2020 il DL 34/2020 ha previsto nuovi termini per le rivalutazioni. Verranno presi in considerazione i beni posseduti fino alla data del 1 Luglio 2020. Pertanto il pagamento delle imposte scadrà il 30 Settembre.
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