SPECIALE amministratore di sostegno




La figura giuridica


L' amministratore di sostegno è una figura innovativa, introdotta con la legge 6/2004, a cui viene affidato il compito di assistere coloro che, per effetto di un’infermità, sono incapaci di provvedere a se stessi.
Per infermità, si intende una condizione di svantaggio, che impedisce chi ne è colpito, di curare totalmente o parzialmente i propri interessi, in permanenza o per un un periodo di tempo limitato.

Lo spirito della riforma è da ricercarsi nella volontà di mettere a disposizione di un incapace una figura, in grado di fornirgli adeguato sostegno, pur senza risultare troppo invasiva e limitante per la sua autonomia.

La nomina dell’amministratore spetta al Giudice Tutelare che provvede con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Qualora se ne ravvisi la necessità, sarà il Giudice Tutelare a provvedere in via d’urgenza per assicurare le cure necessarie alla persona interessata o per assumere quei provvedimenti indispensabili alla salvaguardia del suo patrimonio.

Abilitati a presentare l’istanza è il diretto interessato o i responsabili dei servizi sociali o sanitari, che lo hanno in cura.
Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente il beneficiario, nonché coloro che hanno presentato l’istanza, acquisendo tutte le necessarie informazioni, anche di natura medica, al fine di formulare la sua decisione.

L’Amministratore di Sostegno può essere indicato dallo stesso interessato, ovvero il Giudice può decidere diversamente con decreto motivato, scegliendo preferibilmente tra i parenti prossimi o soggetti designati con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.


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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E PATRIMONIO

A mpia letteratura è stata prodotta in merito ai compiti di cui l’amministratore di sostegno è investito, in materia di trattamenti sanitari a cui il suo assistito potrà andare incontro durante il periodo della sua infermità.
Parimenti, grande importanza assume la gestione del patrimonio dell’amministrato, da parte dell’amministratore nominato dal Giudice Tutelare.

La gestione del patrimonio
. L’azione dell’amministratore così come regolata dal decreto di nomina, può restare circoscritta a singole attività dell’assistito, oppure estendersi sino a contemplare l’intera rappresentanza.

L’inventario del patrimonio amministrato.
Fondamentale importanza assume l’opera di inventariazione del patrimonio affidato ed una sua ricostruzione da parte dell’amministratore di sostegno.

La rendicontazione del patrimonio annuale
, consente al Giudice di sorvegliare l’andamento della gestione patrimoniale ed il corretto comportamento dell’amministratore designato. Rendicontazione che dovrà essere effettuata avvalendosi di adeguata documentazione

Gli atti autorizzati.
Quanto agli atti che, in concreto può compiere l’amministratore, ricordiamo che oltre a quanto riportato nel decreto di nomina, per alcuni, occorrerà sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare, come:
a)  Acquistare beni, b)  Riscuotere eredità, c) Stipulare alcuni tipi di contratti di locazione, d) Promuovere giudizi, e) Consentire cancellazioni di ipoteche e costituirne di nuove f) Alienare beni, g) Fare compromessi e transazioni h) accettare concordati ecc…(art 374 e 375 CC).

Le modalità di gestione del patrimonio.
Indubbiamente la gestione del patrimonio dell’assistito, dovrà essere effettuata, seguendo un criterio di prudenza e perseguendo la conservazione del patrimonio, affinché questo possa continuare a produrre reddito a favore del beneficiario.
In quest’ottica ed a supporto dell’azione dell’amministratore di sostegno, bene si inseriscono atti corredati da vincoli di destinazione di beni immobili o mobili registrati, o l’istituzione di Trust, questi ultimi strumenti probabilmente molto più efficienti nel perseguire gli scopi prefissati dalla legge 6/2004.

Nel caso in cui l’assistito sia un imprenditore, si dovrà distinguere se la sua partecipazione all’impresa sia circoscritta ad una quota di società di capitali, se egli ne sia unico titolare o se eserciti l’attività come socio di società di persone o titolare di impresa individuale.

Ferma restando l’entità dell’infermità del beneficiario e le necessarie autorizzazioni del giudice, si conviene, in linea generale, che l’amministratore di sostegno possa rappresentare l’assistito in una compagine societaria di capitali, vista la limitazione del rischio. Negli altri casi si propenderà per l’utilizzo di altri istituti, quali la figura dell’institore, la trasformazione della società da in nome collettivo a in accomandita semplice o addirittura l’affitto d’azienda.

IN FAMIGLIA CI SONO PROBLEMI DI LUDOPATIA? HAI MAI PENSATO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Le persone affette da ludopatia soffrono di un disturbo ossessivo compulsivo  che le rende schiave del gioco d’azzardo.
La loro dipendenza è così marcata, che possono facilmente dilapidare interi patrimoni, sovente indebitandosi e compromettendo così anche il futuro dei loro familiari.
Il solo modo per uscirne è affidarsi alle cure dei servizi socio sanitari cosa spesso non automatica, viste le probabili  resistenze dell’ interessato e i tempi  necessari per una consapevole presa di coscienza del problema.
In caso di inerzia del ludopatico, al fine di scongiurare ulteriori danni patrimoniali, i familiari possono coinvolgere i soggetti  abilitati ad adire il Giudice Tutelare, per  nominare un Amministratore di Sostegno che salvaguardi il patrimonio di famiglia ed assista il loro parente  durante tutto il processo di recupero.

Visto il carattere temporaneo di questo tipo di infermità, l’istituto dell’amministratore di sostegno si presta meglio dell’interdizione o dell’inabilitazione, ad assistere il beneficiario durante la sua malattia. Una volta libero della dipendenza dal gioco, l’assistito potrà vedersi revocata questa misura, ritornando allo stato precedente.

Presso di noi la consulenza legale  necessaria, per  supportare i familiari in questo difficile momento, anche in collaborazione con psicologi professionisti, figure indispensabili  al fine di spingere il ludopatico ad intraprendere il percorso di recupero.


SEI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? HAI MAI PENSATO DI TUTELARE I BENI CHE TI HANNO AFFIDATO IN UN TRUST?

VSe il patrimonio affidatoti è di ingenti dimensioni, se la sua gestione risulta particolarmente dispendiosa in termini di tempo e se percepisci la necessità di proteggerlo al fine di mantenerlo negli anni per tutta la durata della vita del tuo assistito, potrebbe essere utile utilizzare lo strumento del trust.
Una volta espletate le formalità autorizzative di legge,  potrai sostituirti al tuo assistito nell’istituire un  trust in cui far confluire i suoi beni , nonché quelli che altri soggetti vorranno immettervi successivamente.

Il patrimonio così segregato sarà destinato al mantenimento del beneficiario in condizione di svantaggio, al fine di assicurargli nel tempo lo stesso tenore di vita, ponendolo ai ripari da possibili smembramenti  e dalle insidie dei nostri  giorni.
La legge 112/2016 prevede significativi incentivi fiscali, qualora si istituisca un Trust a favore di un soggetto in stato di disabilità grave, al fine di evitare che questi, rimasto senza parenti, possa essere ricoverato in istituti e sradicato dal suo ambiente di vita.



HAI MAI PENSATO DI NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DELL’INFERMITA’ TUA O DI UN TUO CARO?

VPer completare la panoramica sull’argomento, segnaliamo la possibilità determinare preventivamente alcuni aspetti  della propria vita, in previsione di un eventuale futuro stato di infermità.
E’il caso di chi soffre di patologie degenerative, oppure di coloro che semplicemente, essendo ora in buona salute, desiderano  disporre in anticipo, sulle eventuali cure a cui potranno essere sottoposti  quando non saranno più in grado di badare a se stessi.

La procedura, prevista dall’art.408 del Codice Civile, prevede la redazione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la quale il diretto interessato designa la persona che in caso di una sua infermità, dovrà occuparsi di lui. In essa saranno riportate le modalità con cui questi  dovrà essere assistito, nonché precise disposizioni circa la gestione del suo patrimonio e la sua eventuale devoluzione finale.

Il documento verrà inoltrato tramite ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare ove la persona interessata ha il domicilio o la residenza. Questi risponderà con Decreto, nominando l’Amministratore di Sostegno designato, nonché un suo sostituto e specificando gli atti che questi è autorizzato a compiere.

Preso di noi, tutta la consulenza e l’assistenza necessaria al fine di redigere l’atto di designazione e presentare il ricorso preso i tribunali competenti.